Indennità di Frequenza
I minori affetti da patologie tumorali, che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di frequenza (L. 289/1990).
Si segnala che l’indennità di frequenza non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero.
In pratica possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di frequenza i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.
La domanda deve essere presentata all’ INPS di zona, dal legale rappresentante del minore (genitore, tutore, curatore).
La procedura è la stessa prevista per il riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap.
Se il minore ha già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte dell’ INPS, l’erogazione dell’assegno decorre dal mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale. Se, invece, i requisiti sanitari devono ancora essere riconosciuti, l’assegno viene corrisposto a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Al momento del primo pagamento saranno corrisposte in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi, mentre gli assegni successivi saranno erogati su base mensile per tutta la durata del trattamento o della frequenza del corso.
Le modalità per la presentazione del ricorso, nel caso in cui il parere della Commissione medico-legale della ASP sia sfavorevole, sono le stesse applicate per il mancato riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap.
This discussion doesn`t answer the question I posed in the first college-homework-help.org/ paragraph, however.