Indennità Civile

Se a causa della malattia si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988; D. L. 509/1988).

L’erogazione dell’assegno, che è di competenza dell’INPS, ha inizio dal mese successivo alla presentazione della domanda; all’atto del primo pagamento saranno corrisposte in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi, mentre gli assegni successivi saranno su base mensile.

L’importo dell’indennità di accompagnamento non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile; l’erogazione viene però sospesa in caso di ricovero in un istituto pubblico.

Le modalità per la presentazione del ricorso, nel caso in cui il parere della Commissione medico-legale della ASP sia sfavorevole, sono le stesse applicate per il mancato riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap.

Ci sembra utile segnalare anche la figura dell’amministratore di sostegno, anch’essa tra le forme di tutela, utile soprattutto per le persone sole e/o anziane che si trovino nella situazione di dover affrontare il cancro (anche in fase terminale).

Questa norma tutela le persone prive – in tutto o in parte – di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana; la causa può essere malattia o infermità, può avere una durata indefinibile o può essere di durata temporanea.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare della persona da tutelare. Non prevede l’annullamento delle capacità giuridiche del beneficiario, ma l’attribuzione di incarichi determinati che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e di cui deve rendere conto al Giudice.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Indennità di accompagnamento per le persone affette da patologie oncologiche

La Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2004, n. 10212 stabilisce che l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta anche alle persone affette da patologie oncologiche che, per effetto della chemioterapia non sono capaci di badare a se stesse.

Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese)

Così è stato stabilito dalla suddetta sentenza, la quale conferma che la normativa in vigore, Legge 18/1980, non vieta il riconoscimento del diritto di accompagnamento per brevi periodi.

La documentazione va presentata alla ASL.

Grado di invalidità

E’ corrisposta nelle ipotesi in cui la competente commissione sanitaria abbia accertato:

  • la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche
  • l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua

Incapacità di deambulazione

E’ da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita

Va considerata, ai fini dei diritto all’indennità di accompagnamento, come condizione alternativa a quella della non deambulazione. Per atti quotidiani della vita, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente una persona normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita).

Necessità di assistenza continua

Quando l’autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l’esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l’autosufficienza quotidiana, si concretizza l’impossibilità di compiere autonomamante gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana.

Attività lavorativa

E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In tal senso, l’art. 1, 3° comma, della Legge 21 novembre 1988, n. 508 espressamente dispone: “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla legge, l’indennità’ di accompagnamento non e’ incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa…”
Seiler: Der Prozess ueberwachung-apps.com/whatsapp-hacken-die-top-methoden einer Cloud Adoption unterscheidet sich von der Art und Vorgehensweise, die früher über Jahrzehnte hinweg im Rahmen der „klassischen“ Softwareentwicklung und des „klassischen“ Betriebs einer Softwarelösung Anwendung fand beziehungsweise „gelebt wurde“..