Prestazioni Previdenziali

Con il termine sistema previdenziale s’intendono le prestazioni erogate da Enti previdenziali in favore di lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che abbiano maturato sufficienti requisiti contributivi.

Il sistema previdenziale è finanziato tramite i contributi obbligatori prelevati dalle retribuzioni.

I malati di cancro, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, avranno diritto alle seguenti prestazioni:

  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

Di seguito si indicano i requisiti e l’iter procedurale previsti dall’INPS per i propri assicurati, che potrebbero essere parzialmente diversi da quelli applicati da altri enti assicurativi o casse di previdenza professionale.

Assegno ordinario di invalidità

Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto all’assegno ordinario di invalidità, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
  • sia affetto da infermità fisica o mentale tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa a meno di un terzo.

L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità sono riservati ai cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni. Per i minori di 18 anni sono sostituiti dall’indennità di frequenza; per i maggiori di 65 anni sono sostituita dall’assegno sociale.

La capacità di lavoro, valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato, consiste nella idoneità a svolgere non solo il lavoro di fatto esplicato, ma tutti i lavori che l’assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere;

L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con l’attività di lavoro dipendente o autonomo, ma non è reversibile.

Al raggiungimento dell’età pensionabile, e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.

La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata presso l’INPS su apposito modulo, anche per tramite della nostra Associazione.

L’erogazione dell’assegno, che è di competenza dell’INPS, ha inizio dal mese successivo alla presentazione della domanda. All’atto del primo pagamento verranno corrisposte – in un’unica soluzione – tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi, mentre gli assegni successivi saranno su base mensile.

Se la domanda di assegno ordinario di invalidità è stata respinta, si potrà presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento.

Il Comitato Provinciale dell’INPS ha 90 giorni di tempo per pronunciarsi. Se emetterà parere sfavorevole, oppure se non si sarà ancora espresso, trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, si potrà ricorrere alla Sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza, facendosi assistere da un legale della nostra Associazione Il ricorso al Giudice dovrà essere fatto entro e non oltre il termine decadenziale di 3 anni

Did life evolve on mars and then die out, or did dropping temperatures and a thinning atmosphere terminate prebiotic chemistry before life evolved https://dissertationowl.com.